Art. 7.
(Disposizione transitoria).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia adottano un proprio statuto ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati ai sensi degli articoli da 2 a 6 della presente legge costituzionale.